IL LOCKPICKING E LA LEGGE
Queste informazioni legali d'interesse per i praticanti di lockpicking sono qui trasmesse soltanto a scopo informativo.
L'attività deve essere condotta esclusivamente in modo legale, all'interno della propria abitazione, con serrature di proprietà personale.
E' utile conoscere le leggi italiane che regolano questo sport:
CODICE PENALE
LIBRO TERZO
Delle contravvenzioni in particolare
Titolo I
Delle contravvenzioni di polizia
Capo I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. (1)
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.
Art. 710. Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. (2)
Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto a cui le chiavi sono destinate, o da un incaricato di essi, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o un altro simile mestiere, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a duecentomila.
Art. 711. Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. (2)
Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.
Note:
(1) La Corte costituzionale con sentenza 2 febbraio 1971, n. 14 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 707 nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.
Ecco il testo delle dichiarazioni finale di tale dichiarazione:
"LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 del codice penale, nella parte in cui assoggettano allo stesso trattamento punitivo il condannato per delitti determinati da motivi di lucro e il condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del codice penale, nella parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, già dichiarata illegittima con sentenza n. 110 del 2 luglio 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971."
(2) Articoli abrogati dall'art. 18, Legge 25 giugno 1999, n. 205
Legge 25 giugno 1999, n. 205
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario
(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 149 di Lunedì, 28 giugno 1999)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
...
ART. 18.
(Abrogazioni e modifiche al codice penale).
1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.
ANTICHE LEGGI
Commentario teorico-pratico del Codice penale per gli Stati di S. M. Vittorio Emanuele 2. Tipografia nazionale di Gaetano Biancardi, Torino 1861.
Manuale dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie guida teorico-pratica dei sindaci ... seguita da un formolario d'atti ... compilazione di Carlo Borda, Volume 1
Sebastiano Franco e Figli e Comp. Editori, Torino 1860 .
Il codice penale per il Regno d'Italia (approvato del R. decreto 30 giugno 1889, con effetto dal 1. gennaio 1890)